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Ordinanza — n. 25132/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for withdrawal; defendant renounces appeal and loses costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25132/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant formally renounced the appeal on April 20, 2022. Although the lower court had confirmed the civil liability for threats, the defendant's lawyer submitted a written declaration of withdrawal via PEC. Consequently, the court ruled that the appeal no longer existed and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the appellant renounces the appeal before the court rules on its admissibility, resulting in the dismissal of the request and the imposition of costs.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissibility declaration procedural costs Cassa delle ammende renunciation of appeal ricorso per cassazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANIA PIERO nato a PALERMO il 18/07/1975 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Nania Pietro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, dichiarata la prescrizione del reato di minaccia a lui ascritto al capo A), ne ne ha confermato la condanna agli effetti civili; Rilevato che il 20 aprile 2022 il difensore dell'imputato ha trasmesso, tramite pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, da lui sottoscritta nella qualità di procuratore speciale all'uopo nominato; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/0