Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances outweigh theft aggravating circumstance of skill.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Omar Mohamed inadmissible regarding his conviction for theft aggravated by skill. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over the aggravating circumstance of skill under Article 69 of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the comparison between opposing circumstances involves a discretionary evaluation typical of the trial court and falls outside the scope of cassation review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; The assessment of whether generic mitigating circumstances outweigh an aggravating circumstance of skill is a discretionary judgment of the trial court, subject to cassation review only if arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMAR MOHAMED nato il 07/12/1997 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Omar Mohamed ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato dalla destrezza; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante della destrezza - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 1), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il