Ordinanza — n. 25129/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPATANO FRANCESCO nato a BENEVENTO il 29/05/1966 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Catapano Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia grave e lesioni personali; e rilevato che il difensore ha presentato una memoria a sostengo dell'ammissibilità del ricorso Ritenuto che i due motivi di ricorso - che invocano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di determinazione della pena - sono generici, poiché si risolvono in assunti astratti privi di reali riferimenti alla fattispecie concreta; essi inoltre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-7 su responsabilità; pagg. 7 e 8 sul trattamento sanzionatorio) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25129/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 3-7 su responsabilità; pagg. 7 e 8 sul trattamento sanzionatorio) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPATANO FRANCESCO nato a BENEVENTO il 29/05/1966 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Catapano Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia grave e lesioni personali; e rilevato che il difensore ha presentato una memoria a sostengo dell'ammissibilità del ricorso Ritenuto che i due motivi di ricorso - che invocano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di determinazione della pena - sono generici, poiché si risolvono in assunti astratti privi di reali riferimenti alla fattispecie concreta; essi inoltre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-7 su responsabilità; pagg. 7 e 8 sul trattamento sanzionatorio) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il