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Ordinanza — n. 25129/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25129/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25129/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPATANO FRANCESCO nato a BENEVENTO il 29/05/1966 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Catapano Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia grave e lesioni personali; e rilevato che il difensore ha presentato una memoria a sostengo dell'ammissibilità del ricorso Ritenuto che i due motivi di ricorso - che invocano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di determinazione della pena - sono generici, poiché si risolvono in assunti astratti privi di reali riferimenti alla fattispecie concreta; essi inoltre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-7 su responsabilità; pagg. 7 e 8 sul trattamento sanzionatorio) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25129/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 3-7 su responsabilità; pagg. 7 e 8 sul trattamento sanzionatorio) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale sanzione penale condanna al pagamento pecuniario timore azione civile causalità del colpo di frusta
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPATANO FRANCESCO nato a BENEVENTO il 29/05/1966 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Catapano Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia grave e lesioni personali; e rilevato che il difensore ha presentato una memoria a sostengo dell'ammissibilità del ricorso Ritenuto che i due motivi di ricorso - che invocano violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di determinazione della pena - sono generici, poiché si risolvono in assunti astratti privi di reali riferimenti alla fattispecie concreta; essi inoltre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-7 su responsabilità; pagg. 7 e 8 sul trattamento sanzionatorio) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il