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Ordinanza — n. 25127/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints against clear evidence and double conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Riitano Graziella inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant contested the conviction for electricity theft, arguing against the attribution of the crime to her. The court rejected these claims as mere complaints regarding facts and an attempt to re-evaluate clear evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals limited to legal grounds are inadmissible when they merely complain about facts or seek to re-evaluate evidence already clearly established by a double conviction.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Double Conviction Rule Inadmissible Appeal Mere Complaints on Facts Electricity Theft Offense imputazione di furto danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIITANO GRAZIELLA nato a QUARTU SANT'ELENA il 28/06/1958 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Riitano Graziella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano la riconducibilità del fatto all'imputata, si esauriscono in mere doglianze in fatto e, inoltre, mirano a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/