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Ordinanza — n. 25126/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity and excessive penalty claim as within trial court discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for theft and unauthorized use of payment cards, arguing the witness testimony lacked probative value and the sentence was excessive. The court rejected these claims, noting the first ground was merely repetitive of already dismissed arguments while the second fell within the trial judge's discretionary sentencing power.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity by merely reproducing previously rejected arguments, and a claim of excessive penalty is rejected when the sentence falls within the trial judge's discretionary range and is justified by the circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity grounds discretionary sentencing power repetitive arguments rejection procedural costs award abuso di carte-chèques tentata truffa traente

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULL TIGEI nato a GUASTALLA il 14/05/1991 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bull Tigei ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per i reati di furto e di utilizzo indebito di carte di pagamento e che a sostegno della ammissibilità del ricorso il difensore ha trasmesso una memoria; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la idoneità probatoria del riconoscimento effettuato dal testimone di P.G., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag.

2) rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i