Italian Court dismisses appeal against attempted theft conviction for lack of admissibility and merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Elmakaouni Mourad inadmissible and dismissed it on substantive grounds. The appellant challenged a conviction for attempted theft with violence, arguing non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and contesting the sentence. The court rejected these claims, finding the theft involved planning and skill, thus lacking the required minor offensiveness, and ruled the fine issue procedurally inadmissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and the court may reject it substantively if the crime lacks the requisite minor offensiveness due to planning and value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELMAKAOUNI MOURAD nato il 03/10/1992 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Elmakaouni Mourad ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 150 di multa, per il tentato furto di varia tipologia di merce (scarpe da ginnastica, tuta, pantaloncini, magliette, orologi) del valore complessivo di 250 euro, con l'aggravante della violenza sulle cose;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, se è vero che il reato in contestazione (tentato furto aggravato), rientra nel limite edittale della norma citata, dall'altro lato nella motivazione della sentenza si rinvengono, in maniera immediata, le ragioni che escludono la possibilità di configurare l'offesa in termini di particolare tenuità, alla luce delle modalità esecutive, rivelatrici di "una certa pianificazione e abilità" (cfr. pag.
4) e del valore della merce sottratta (euro 250) composta da vari articoli sportivi. Considerato che il secondo motivo, che attiene al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha spiegato i criteri utilizzati ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; mentre la questione sulla misura della pena pecuniaria (che comunque rientra nei limiti edittali) non è stata posta con l'atto di appello ed è pertanto inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de