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Ordinanza — n. 25122/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to address substantive grounds for acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25122/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for false accusation but offered only a generic argument without measuring it against the court's reasoning or addressing the specific evidence. The court rejected this because the appeal failed to substantively contest the double conformity of the conviction or respond to irrelevant procedural points.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically measure the contested decision against the court's reasoning or address substantive issues relevant to the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
false accusation conviction inadmissible appeal generic grounds double conformity Court of Cassazione procedural dismissal court costs dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PANE MAURIZIO nato a MAZARA DEL VALLO il 20/03/1986 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Pane Maurizio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato, è generico poiché, da un lato, non si misura. con la struttura motivazionale della doppia conforme di condanna (che acclara la responsabilità dell'imputato in base alle testimonianze della polizia giudiziaria) e, dall'altro lato, lamenta una omessa risposta a un motivo di appello irrilevante ai fini della decisione, poiché inerente a una condotta posta in essere in un momento successivo a quello di consumazione del reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1