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Ordinanza — n. 25120/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaints against facts and requests alternative evidence interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angela Spicuzza inadmissible regarding her conviction for aggravated theft. The appellant's two grounds were deemed mere complaints on facts and attempts to re-evaluate clear evidence contrary to the double incrimination principle. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely complain about factual findings or request alternative interpretations of evidence without challenging the legal basis are inadmissible as they amount to mere grievances.

Parole chiave

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inadmissible appeal double incrimination mere complaints on facts evidence re-evaluation procedural costs criminal conviction Cassation review truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPICUZZA ANGELA nato a ADRANO il 21/12/1956 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; • Rilevato che l'imputata Spicuzza Angela ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la riconducibilità del fatto all'imputata, si esauriscono in mere doglianze in fatto e, inoltre, mirano a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11