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Ordinanza — n. 25119/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on threat and knife carrying charges due to erroneous legal premise.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25119/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Giorgio Caputo inadmissible, confirming his conviction for threats, personal injuries, and knife carrying. Caputo argued that the lower court erred by not verifying the victim's statements, but the court found this premise legally incorrect based on established case law. Consequently, the appeal was rejected to prevent an impermissible re-evaluation of evidence, and Caputo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.; Art. 602 c.p.: An appeal challenging the existence of the crime based on a false premise regarding the necessity of verifying the victim's declarations is inadmissible as it seeks an impermissible re-evaluation of evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility threats and personal injuries carrying a knife verification of victim statements improper evidence re-evaluation oggetto pericoloso minaccia non comprovata minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
Art. 602 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GIORGIO nato a NAPOLI il 02/01/1975 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Caputo Giorgio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di minaccia, lesioni personali e porto di coltello; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato, muove da una premessa giuridicamente errata circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle prove; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/0