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Ordinanza — n. 25118/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal due to defendant's formal withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the appeal via PEC on May 6, 2022. Although the defense and client signed the withdrawal, the court noted the civil party submitted a supporting memorandum without requesting a refund of legal fees. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the appellant formally withdraws the appeal before the court rules on it, thereby extinguishing the right to contest the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal withdrawal inadmissible appeal formal renunciation procedural costs Cassa delle ammende rinuncia al brevetto azione di contestazione insufficienza del pegno

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE VINCENZO nato a CANOSA DI PUGLIA il 03/12/1981 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Valente Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per i reati di furto e utilizzo indebito di carte di pagamento; Rilevato che il 6 maggio 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito;

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende; e rilevato che la parte civile ha depositato una memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso, senza formulare istanza di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, che, pertanto, non possono essere liquidate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1