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Ordinanza — n. 25117/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for grave threats, ruling procedural and substantive arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Leoluca Morello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected arguments contesting his participation in the joint threat against a doctor and the application of specific criminal statutes, finding the lower court's reasoning on the 'double conformity' of the facts clear and logical. Additionally, the court dismissed a separate objection regarding the validity of the summons notice, noting it was properly sent via certified electronic mail.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on arguments already refuted by the appellate court or if procedural objections, such as those concerning the form of a summons, are manifestly unfounded given the use of certified electronic communication systems.

Parole chiave

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inadmissible appeal double conformity joint criminal act certified electronic mail procedural objection grave threats court costs responsabilità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Ritenuto che sulle ulteriori doglianze coltivate con la suddetta memoria si riverbera (ex art. 585, comma 4, cod.
Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
3); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che invoca l'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, ancora, l'art.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLO LEOLUCA nato a CORLEONE il 06/05/1978 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Morello Leoluca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il .reato di minaccia grave, commesso in concorso con il fratello Salvatore ai danni di un medico in servizio presso il Pronto soccorso; Rilevato che il fatto di reato è stato ricostruito, in modo conforme dalla cd. "doppia conforme" di condanna, nei seguenti termini: i fratelli Leoluca e Salvatore Morello, contrariati dalla dimissione della propria madre dal Pronto Soccorso dell'Ospedale "Manzoni" di Lecco, si rivolgono, entrambi, in modo minaccioso nei confronti del medico Marco Tonini e, mentre uno dei due si allontana in compagnia della donna, l'altro rivolge ulteriori minacce al medico;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (pag. 2 sentenza impugnata e pagg. 2-5 sentenza di primo grado), dato che le pronunce, senza incorrere in vizi logici, hanno ritenuto che «vi fu certamente una piena partecipazione e condivisione dell'azione da parte di entrambi gli imputati quantomeno in riferimento alla prima componente dell'azione [...] il fatto che uno dei fratelli si sia allontanato dopo però aver già rivolto frasi dal contenuto intimidatorio nei confronti del medico...» (pag. 5 sentenza di primo grado);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico poiché non si misura adeguatamente con la congrua risposta già ottenuta sul punto da parte della Corte di appello, che ritiene ostativa, in primis, la particolare gravità della condotta (cfr. pag. 3); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che invoca l'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, ancora, l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di condanna, non scalfite delle sopra considerate prospettazioni difensive inammissibili in sede di legittimità;

Considerato che l'eccezione di invalidità, sollevata con una successiva memoria difensiva, dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza perché non firmato è manifestamente infondata, poiché si tratta di avviso effettuato con il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali- (cd. SNT) che utilizza la posta elettronica certificata che assicura la certezza della provenienza; e considerato, peraltro, che l'atto ha raggiunto il suo scopo: il ricorrente ha avuto conoscenza della fissazione dell'udienza e ha trasmesso una memoria a sostegno del ricorso, obiettando ai vizi di inammissibilità rilevati dall'ufficio spoglio;

Ritenuto che sulle ulteriori doglianze coltivate con la suddetta memoria si riverbera (ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) la inammissibilità che affligge il ricorso principale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa de