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Ordinanza — n. 25116/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction due to inadmissible re-evaluation of clear evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Xhelo Luciano inadmissible, confirming his conviction for theft in a residence. The appellant argued for a change in the evidentiary assessment and the granting of general mitigating circumstances, but the court found the first ground to be an impermissible re-evaluation of clear, consistent evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the attribution of facts to the accused is inadmissible if it seeks to re-evaluate evidence already clearly delineated by a double conformity of conviction, and requests for mitigating circumstances are denied if the lower court provided a sufficient reference to decisive elements.

Parole chiave

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theft in residence inadmissible appeal double conformity mitigating circumstances evidence re-evaluation court costs Cassation procedure alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHELO LUCIANO nato il 21/03/1992 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; r Rilevato che l'imputato Xhelo Luciano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione e rilevato che il difensore ha presentato una memoria chiedendo l'assegnazione ad altra sezione e sostenendo l'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la riconducibilità del fatto all'imputato, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro é coerente delineato dalla doppia conforme di condanna: gli autori del furto, sopresi dalla polizia giudiziaria, sono fuggiti a piedi, abbandonando l'autovettura con tutta la refurtiva; a bordo dell'autovettura vi erano i documenti e il telefono cellulare del ricorrente, il quale è stato riconosciuto dalla polizia giudiziaria che ha effettuato l'intervento come uno dei due soggetti fuggiti;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 7 e 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de