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Ordinanza — n. 25114/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft of electricity via magnet, citing inadmissibility of fact-based complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Manno Rosario inadmissible regarding his conviction for theft of electricity. The court ruled that the first ground, challenging the lack of an expert report, is inadmissible because such reports are neutral evidence not subject to party discretion under Article 606 of the Criminal Procedure Code. Furthermore, the second ground contesting the crime's existence was rejected as it constitutes mere factual complaints, which are prohibited in the finality stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals based on the absence of expert reports or mere factual disputes are inadmissible as they do not involve decisive evidence or legal errors.

Parole chiave

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theft of electricity magnet on meter inadmissible appeal expert report neutrality factual complaints Criminal Procedure Code finality stage materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNO ROSARIO nato a ALCAMO il 14/01/1957 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Manno Rosario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del predetto imputato per furto di energia elettrica, realizzato attraverso l'applicazione di un magnete sul contatore elettrico, per alterare la misurazione dei consumi; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata istituzione di una CTU (rectius perizia), è inammissibile poiché la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (per tutte Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci