Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25112/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of lower court's already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25112/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a first-instance judgment denying a suspended sentence and attacking the lack of provocation mitigation. The court ruled that the appeal arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court, rendering them legally inadmissible in this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, lacking any new legal ground or substantive challenge.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments suspended sentence denial provocation mitigation Court of Cassazione legal exhaustion procedural inadmissibility aggressione fisica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 163 cod. pen.
art. 163 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCIO LUCA nato a GELA il 26/03/1987 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudic'e di merito, nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizi che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti (si vedano, in particolare pag. 2 e 3 della pronuncia della Corte di appello di Caltanissetta, emessa in data 12 gennaio 2021 nei confronti del ricorrente, Tuccio Luca, in cui in maniera netta si esclude la ricorrenza dell'attenuante della provocazione per avere le persone offese, i coniugi Costarelli-Crocetta, fatto semplicemente una rimostranza e una conseguente richiesta di rispetto della propria proprietà chiedendo all'imputato di evitare di gettare gli escrementi del cane dinnanzi alla loro abitazione, e si osserva, altresì, che in ogni caso non possa ravvisarsi alcuna proporzione tra l'eventuale rimprovero, seppure aspro e reiterato, e la gravità nella reazione avuta dal Tuccio, descritta in modo univoco anche dai vicini, consistita nella prospettazione della morte, la sottolineatura della possibilità di usare un'arma, l'evocazione della possibilità di fare intervenire altre persone, e unitamente ad esse anche un tentativo di aggressione fisica corpo a corpo).

Del pari, aspecifico e manifestamente infondato è il secondo motivo in quanto afferente al diniego del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in aderenza ai principi da questa Corte enunciati in relazione alla valutazione dei presupposti per l'applicazione del chiesto beneficio e alla stessa portata del disposto normativo di cui all'art. 163 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato in cui vengono specificamente indicate le ragioni ulteriori, rispetto ai precedenti penali, per le quali non potesse riconoscersi il beneficio richiesto).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara- inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il