Ordinanza — n. 25110/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIS CHAI GIORGIA nato a NAPOLI il 14/07/1996 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Paris Chai Giorgia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (insistenza nel convincere la persona offesa della autenticità delle banconote, identità del numero seriale, modalità della condotta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25110/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 455 e 640 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (insistenza nel convincere la persona offesa della autenticità delle banconote, identità del numero seriale, modalità della condotta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIS CHAI GIORGIA nato a NAPOLI il 14/07/1996 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Paris Chai Giorgia ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (insistenza nel convincere la persona offesa della autenticità delle banconote, identità del numero seriale, modalità della condotta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/