Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25109/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft conviction due to generic and abstract lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25109/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Antonio Tinenzo's appeal against his theft conviction inadmissible. The sole ground raised was a defect in reasoning, which the court found generic and abstract, lacking specific argumentative support for the conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on a defect of reasoning is inadmissible if the alleged defect is generic, abstract, and devoid of specific references to the factual or legal grounds supporting the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
defect of reasoning generic appeal ground inadmissible appeal theft conviction procedural costs indagine per furto luogo del reato tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINENZO ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 23/06/1976 avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tinenzo Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; •Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/05/2