Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25108/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for manifestly unfounded sentencing argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Lopez Pasquale inadmissible regarding a theft conviction. The appellant argued the sentence was unjustified, but the court found this claim manifestly unfounded as the lower court properly cited Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; An appeal claiming a manifest error in sentencing reasoning is inadmissible if the lower court's decision is based on clearly identified statutory elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility theft conviction sentencing reasoning error manifestly unfounded claim Article 133 Penal Code procedural costs order Cassa delle ammende imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ PASQUALE nato a CERIGNOLA il 19/03/1998 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Lopez Pasquale ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di entità della pena, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha indicato gli elementi apprezzati ex art. 133 cod. pen. (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/05/2