Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and vague criticism of first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by two individuals inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued that the lower court's decision lacked sufficient legal reasoning and relied excessively on stylistic formulas without addressing specific facts. The court rejected these claims because the appeals failed to articulate precise legal arguments or demonstrate how the lower court exceeded legitimate limits in its use of reference to prior proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be grounded in specific legal criticisms and detailed references to the contested decision's reasoning; generic denunciations of stylistic formulas or vague claims of motivational gaps without precise legal analysis render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARIONESEI DORU nato in ROMANIA il 09/10/1973 CAPPELLANO CARMELO SALVATORE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 05/10/1943 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo articolato, con distinti ricorsi, nell'interesse di Arionesei Doru e di Cappellano Carmelo Salvatore, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; esso a ben vedere è proprio privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, limitandosi ad evidenziare che la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Messina, avrebbe confermato l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, sulla base di formule di stile e di rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado ovvero della sola circostanza di "un contrasto di vicinato", senza neppure spiegare come l'astio nutrito dalla persona offesa non avrebbe inciso sull'attendibilità della sue dichiarazioni.
Tale motivo è dunque inammissibile in quanto genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata in cui il giudice di merito nel dar conto delle ragioni per le quali ha invece ritenuto di qualificare diversamente il reato di violenza privata ascritto all'Arionesei al capo B, riconducendolo alla fattispecie della minaccia aggravata, dimostra di avere valutato criticamente il compendio probatorio, operando anche collegamenti tra i vari episodi; nonché indica le ragioni dell'utilizzo del rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado riferendosi indirettamente alla natura dell'appello meramente reiterativo di questioni già trattate).
2. Quanto al secondo motivo articolato nell'interesse del Cappellano, che lamenta lacuna motivazionale con riferimento al chiesto riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis codice penale, è solo il caso di evidenziare come solo genericamente si fosse avanzata la richiesta al riguardo nell'atto di appello.
2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende