Italian Court dismisses appeal against conviction for aggravated theft due to specific recidivism extending prescription periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment convicting him of aggravated theft, arguing against the application of specific recidivism rules. The court rejected this, noting that the specific recidivism established in the first instance aggravated the crime, thereby extending the prescription period beyond the limits applicable to the original offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 bis, 625 n. 4 c.p.; Art. 157, 161 c.p.: When specific recidivism is established, it aggravates the crime and extends the applicable prescription period, rendering an appeal challenging the conviction inadmissible if the new term has not expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONETTA DIMITRI nato a RIETI il 10/02/1970 avverso la sentenza del 12/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Non coglie nel segno la censura di cui all'unico motivo di ricorso presentato, perché il delitto contestato, di cui all'art. 624 bis, 625 n. 4 codice penale, risulta aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, contestata e ritenuta in sentenza, sicchè non risulta maturato né il termine ordinario di prescrizione (dieci anni) né quello massimo di cui agli artt. 157 e 161 codice penale (anni sedici e mesi otto), risalendo la consumazione del delitto al 6.6.2006 (e la sentenza di primo grado è intervenuta il 24.1.2008 e quella di appello il 12.10.2017).
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1