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Ordinanza — n. 25103/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain judgment dismissed as inadmissible due to lack of appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25103/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had explicitly renounced all grounds for the second-instance judgment. The appellant argued for a review of procedural defects, but the court noted that under the plea bargain procedure, the second-instance judge is limited to reviewing only those issues not waived by the defendant. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea bargain proceedings, a cassation appeal is inadmissible if the appellant has renounced all grounds for appeal, as the second-instance judge's cognition is strictly limited to non-waived issues.

Parole chiave

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plea bargain procedure cassation appeal inadmissibility waiver of appeal grounds second instance judgment procedural costs and fine motivi di cassazione rinuncia alla motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
103/2017 - applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata - è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancanza di verifica ex art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
103, a norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art.
Art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno.
Art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno.
art. 599- bis cod. proc. pen
1.11 ricorso è inammissibile, posto che - oltre che essere sottoscritto personalmente dall'imputato - in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
con cui si deduca la mancanza di verifica ex art. 129 codice di rito ovvero la mancanza di motivazione, in genere.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO DARIO nato a ROMA il 29/07/1991 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, posto che - oltre che essere sottoscritto personalmente dall'imputato - in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno. 2017, n. 103, a norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017 - applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata - è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancanza di verifica ex art. 129 codice di rito ovvero la mancanza di motivazione, in genere.

Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); e nel caso di specie, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, vi è stata espressa rinuncia a tutti i motivi di appello. 2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., innanzi richiamato.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue pertanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così