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Ordinanza — n. 25102/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25102/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Di Pierno Cosimo inadmissible. The defendant personally signed the petition challenging his conviction for theft, whereas the law requires such appeals to be submitted by a defense attorney registered with the Court's special roster. Consequently, the court rejected the petition and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure: A criminal appeal must be filed by a defense attorney registered with the Court's special roster; a petition personally signed by the accused is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature by accused qualified defense attorney requirement special roster registration procedural costs and fine diritto a un difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIERNO COSIMO nato a LARINO il 16/12/1969 avverso la sentenza del 15/09/2016 della CORTE APPELLO di ANCONApato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; t- Rilevato che l'imputato Di Pierno Cosimo propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1