Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lonardo Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for new evidence regarding necessity and lack of motivation, but the court found these points generic or already fully examined by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to introduce new facts or overcome the established legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 62 c.p.: Appeals in Italy are inadmissible if they merely reproduce arguments already decided by the lower court, lack new evidence, or are too generic to justify a re-examination of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONARDO DOMENICO nato a AVELLINO il 06/12/1976 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - che si vorrebbero superare con la mera allegazione di un verbale di sommarie informazioni estrapolato dal complesso probatorio - nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti (si veda, in particolare pag. 4 della pronuncia della Corte di appello di Napoli, impugnata, emessa in data 29.1.2021 nei confronti del ricorrente, Lonardo Domenico, in cui si affronta specificamente la questione della sussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione alla pubblica fede contestate in relazione al reato di furto di energia elettrica per il quale è intervenuta la conferma di condanna, evidenziando come fosse emerso che il contatore su cui fu operato l'allaccio abusivo, mediante il taglio dei fili di alimentazione al proprio contatore per collegarli alla portante, era posto in un ambito condominiale aperto all'accesso di terzi). 2.Del pari, inammissibile per genericità è il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento dello stato di necessità, intendendo esso rimediare all'assenza di prova dello stato di indigenza economica dell'imputato e della sua incapacità di provvedere ai propri bisogni essenziali, addotta dalla corte territoriale a sostegno del rigetto, indicando quanto dichiarato dall'imputato in sede di esame e quanto apoditticamente affermato nell'atto di appello.
3. Quanto al terzo motivo che lamenta l'omessa motivazione in ordine alle attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 codice penale è solo il caso di evidenziare che di esse non vi è traccia nei motivi di appello, avendo piuttosto l'appello fatto riferimento genericamente al danno e alla presunta riparazione del danno ai fini del riconoscimento della tenuità del fatto (richiesta rigettata per la pena massima prevista per il reato). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. 2 ' Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso