Ordinanza — n. 25099/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCIATTI GIANNETTO nato a MATELICA il 12/07/1947 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Il motivo dedotto, con cui si chiede di riqualificarsi il fatto di violenza privata - ravvisato per avere il ricorrente Mosciatti Giannetto costretto con violenza e minaccia le persone offese ad arrestare la marcia del cavallo, munito di roncola, quindi dopo aver inveito percuoteva con un pugno un bastone il cavallo su cui montava una di esse e inseguiva le persone offese a bordo della sua autovettura - nel diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è oltre che generico, manifestamente infondato presupponendo esso un'interpretazione del fatto in palese contrasto con la chiara ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata e con lo stesso dato normativo invocato che non consente la sussunzione proposta (si veda, in particolare, pag. 3 della pronuncia della Corte di appello di Ancona emessa in data 3.12.2020 nei confronti del ricorrente in cui si precisa tra l'altro che l'imputato non potesse legittimamente sostenere di difendere la propria proprietà privata da abusivi accessi di terzi estranei, trovandosi il gruppo di cavalieri a percorrere una strada brecciata carreggiabile di pubblico accesso, usualmente percorsa e pacificamente riconoscibile come strada pubblica).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25099/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della pronuncia della Corte di appello di Ancona emessa in data 3.12.2020 nei confronti del ricorrente in cui si precisa tra l'altro che l'imputato non potesse legittimamente sostenere di difendere la propria proprietà privata da abusivi accessi di terzi estranei, trovandosi il gruppo di cavalieri a percorrere una strada brecciata carreggiabile di pubblico accesso, usualmente percorsa e pacificamente riconoscibile come strada pubblica).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCIATTI GIANNETTO nato a MATELICA il 12/07/1947 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo dedotto, con cui si chiede di riqualificarsi il fatto di violenza privata - ravvisato per avere il ricorrente Mosciatti Giannetto costretto con violenza e minaccia le persone offese ad arrestare la marcia del cavallo, munito di roncola, quindi dopo aver inveito percuoteva con un pugno un bastone il cavallo su cui montava una di esse e inseguiva le persone offese a bordo della sua autovettura - nel diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è oltre che generico, manifestamente infondato presupponendo esso un'interpretazione del fatto in palese contrasto con la chiara ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata e con lo stesso dato normativo invocato che non consente la sussunzione proposta (si veda, in particolare, pag. 3 della pronuncia della Corte di appello di Ancona emessa in data 3.12.2020 nei confronti del ricorrente in cui si precisa tra l'altro che l'imputato non potesse legittimamente sostenere di difendere la propria proprietà privata da abusivi accessi di terzi estranei, trovandosi il gruppo di cavalieri a percorrere una strada brecciata carreggiabile di pubblico accesso, usualmente percorsa e pacificamente riconoscibile come strada pubblica).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggi