Ordinanza — n. 25098/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO ROSARIO nato a NAPOLI il 05/06/1972 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIs dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Migliaccio Rosario ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto con il ricorso principale e con la memoria successivamente depositata- che eccepisce la nullità del decreto di irreperibilità emesso dal GIP in data 27 gennaio 2012 in quanto carente delle necessarie ricerche - non è deducibile alla luce della modalità definitoria prescelta e, comunque, è del tutto privo di pertinenza, dato che si contesta, per la prima volta in questa sede, la regolarità un decreto di irreperibilità relativo a una fase processuale antecedente a quella di appello;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25098/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO ROSARIO nato a NAPOLI il 05/06/1972 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIs dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Migliaccio Rosario ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto con il ricorso principale e con la memoria successivamente depositata- che eccepisce la nullità del decreto di irreperibilità emesso dal GIP in data 27 gennaio 2012 in quanto carente delle necessarie ricerche - non è deducibile alla luce della modalità definitoria prescelta e, comunque, è del tutto privo di pertinenza, dato che si contesta, per la prima volta in questa sede, la regolarità un decreto di irreperibilità relativo a una fase processuale antecedente a quella di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il