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Ordinanza — n. 25097/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25097/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25097/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPENTIERI FRANCESCO nato a NAPOLI il 09/03/1979 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizio di violazione di legge in relazione all'art. $1 cod. pen. - per non essere stata ravvisata la continuazione tra il reato di tentato furto aggravato di un furgone giudicato con la sentenza impugnata e quelli di rapina, tentata rapina, sequestro di persone, detenzione illegale di armi accertati con la sentenza n. 489/2019 del 9 luglio 2019 - laddove la sentenza impugnata emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 25 Febbraio 2021, nei confronti del ricorrente, Carpentieri Francesco, ha - conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminosa, essendo invece necessario che le singole violazioni concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato - evidenziato come nel caso di specie non potesse configurarsi la continuazione perché, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, i reati di cui alle sentenze indicate non risultano riconducibili a un medesimo disegno criminoso, trattandosi di reati diversi commessi col coinvolgimento di soggetti differenti e con l'utilizzo di mezzi e strumenti diversi e diverso modus operandi, accumunati unicamente dal carattere predatorio che li contraddistingue, di per sé indicativo della mera inclinazione del prevenuto a reiterare reati siffatti, dovuta a una determinata scelta di vita, ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità per procurarsi danaro.

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Ordinanza — n. 25097/2022 — snpen · Corte di Cassazione: $1 cod. pen. - per non essere stata ravvisata la continuazione tra il reato di tentato furto aggravato di un furgone giudicato con la sentenza impugnata e quelli di rapina, tentata rapina, sequestro di persone, detenzione illegale di armi accertati con la sentenza n. 489/2019 del 9 luglio 2019 - laddove la sentenza impugnata emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 25 Febbraio 2021, nei confronti del ricorrente, Carpentieri Francesco, ha - conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminosa, essendo invece necessario che le singole violazioni concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato - evidenziato come nel caso di specie non potesse configurarsi la continuazione perché, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, i reati di cui alle sentenze indicate non risultano riconducibili a un medesimo disegno criminoso, trattandosi di reati diversi commessi col coinvolgimento di soggetti differenti e con l'utilizzo di mezzi e strumenti diversi e diverso modus operandi, accumunati unicamente dal carattere predatorio che li contraddistingue, di per sé indicativo della mera inclinazione del prevenuto a reiterare reati siffatti, dovuta a una determinata scelta di vita, ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità per procurarsi danaro.

Parole chiave

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altri reati tentato furto reiterazione di reati penali crimine reato continuato abbandono del procedimento per truffa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPENTIERI FRANCESCO nato a NAPOLI il 09/03/1979 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizio di violazione di legge in relazione all'art. $1 cod. pen. - per non essere stata ravvisata la continuazione tra il reato di tentato furto aggravato di un furgone giudicato con la sentenza impugnata e quelli di rapina, tentata rapina, sequestro di persone, detenzione illegale di armi accertati con la sentenza n. 489/2019 del 9 luglio 2019 - laddove la sentenza impugnata emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 25 Febbraio 2021, nei confronti del ricorrente, Carpentieri Francesco, ha - conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminosa, essendo invece necessario che le singole violazioni concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato - evidenziato come nel caso di specie non potesse configurarsi la continuazione perché, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, i reati di cui alle sentenze indicate non risultano riconducibili a un medesimo disegno criminoso, trattandosi di reati diversi commessi col coinvolgimento di soggetti differenti e con l'utilizzo di mezzi e strumenti diversi e diverso modus operandi, accumunati unicamente dal carattere predatorio che li contraddistingue, di per sé indicativo della mera inclinazione del prevenuto a reiterare reati siffatti, dovuta a una determinata scelta di vita, ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità per procurarsi danaro.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il