Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns mere factual complaints under Article 612 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ivo Costamagna Ivo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's acquittal of Giammaria Ubaldo for aggravated threats under Article 612 of the Penal Code, arguing an error in the application of substantive law and a flaw in reasoning. The court rejected this claim because the appeal constituted mere factual complaints, which are not admissible in a legality proceeding, and found the lower court's motivation to be logically coherent and based on a complete review of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; Appeals based on mere factual complaints or alleged errors in the application of substantive law are inadmissible in legality proceedings if the lower court's decision is supported by a coherent and exhaustive analysis of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile COSTAMAGNA IVO nel procedimento a carico di: GIAM MARIA UBALDO nato a CIVITANOVA MARCHE il 17/05/1959 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che con la sentenza impugnata dalla parte civile Costamagna Ivo la Corte di appello di Ancona ha confermato l'assoluzione di Giammaria Ubaldo per il reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, afferente all'erronea applicazione della legge penale sostanziale e al correlato vizio motivazionale in relazione all'art. 612 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che, per altro verso, lo stesso motivo è manifestamente infondato in quanto la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione non solo esiste ma è anche connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i