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Ordinanza — n. 25093/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25093/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25093/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENGARINI MARCO nato a LECCO il 29/02/1964 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Zengarini Massimo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la condanna del predetto imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale assolvendolo dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale limitatamente alla distrazione di euro 129.630,23 perché il fatto non sussiste e riducendo la pena inflitta ad anni tre e mesi tre di reclusione; rilevato inoltre che il difensore dell'imputato ha presentato una memoria per contestare i rilievi di inammissibilità operati in sede di esame preliminare del ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25093/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile, in quanto detta parte si limita a presentare conclusioni scritte (non necessarie in ragione del rito) e a chiedere la liquidazione di una nota spese che però non si raccorda allo svolgimento di alcuna effettiva attività difensiva.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta perseguimento penale per truffa irregolarità finanziarie falsità in documenti cattiva gestione documenti bancari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENGARINI MARCO nato a LECCO il 29/02/1964 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Zengarini Massimo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la condanna del predetto imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale assolvendolo dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale limitatamente alla distrazione di euro 129.630,23 perché il fatto non sussiste e riducendo la pena inflitta ad anni tre e mesi tre di reclusione; rilevato inoltre che il difensore dell'imputato ha presentato una memoria per contestare i rilievi di inammissibilità operati in sede di esame preliminare del ricorso;

Ritenuto che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, tutti afferenti a pretesi vizi motivazionali della affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono volti a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie; Considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui delinea i rapporti tra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta per distrazione di beni in leasing, poiché in caso di successivo fallimento, qualunque manomissione da parte dell'utilizzatore, tale da impedire l'acquisizione del bene alla massa, comporta distrazione non già del bene medesimo, ma dei diritti esercitabili dal fallimento al termine del contratto, determinando altresì per i creditori il pregiudizio derivante dall'inadempimento delle obbligazioni verso il concedente (tra le ultime Sez. 5, n. 15403 del 13/02/202, Ceravolo, Rv. 279212);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile, in quanto detta parte si limita a presentare conclusioni scritte (non necessarie in ragione del rito) e a chiedere la liquidazione di una nota spese che però non si raccorda allo svolgimento di alcuna effettiva attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Co