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Ordinanza — n. 25092/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25092/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES NORAMBUENA JULIO MAURICIO nato a SANTIAGO DEL CILE( CILE) il 29/06/1974 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; LI1 primo motivo dedotto, con cui si chiede di riqualificarsi il fatto di falsa dichiarazione al pubblico ufficiale sulla propria identità - art. 495 cod. pen. - ravvisato per avere l'imputato, Torres Norambuena 3111ilio Mauricio, sfornito di documenti di riconoscimento e invitato a fornire le proprie generalità, attestato falsamente la propria identità dichiarando ai Carabinieri di chiamarsi Luis Miguel Castro Mendez, di essere nato a Buenos Aires, dati identificativi poi risultati falsi a seguito dei riscontri Afis operati dagli stessi agenti - nel diverso reato di cui all'art. 496 cod. pen., è oltre che generico, manifestamente infondato presupponendo esso un'interpretazione del fatto in palese contrasto con la chiara ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della pronuncia della Corte di appello di Roma emessa in data 27.4.2021 nei confronti del ricorrente) e con lo stesso dato normativo invocato che non consente la sussunzione proposta (secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, cfr.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 25092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. - ravvisato per avere l'imputato, Torres Norambuena 3111ilio Mauricio, sfornito di documenti di riconoscimento e invitato a fornire le proprie generalità, attestato falsamente la propria identità dichiarando ai Carabinieri di chiamarsi Luis Miguel Castro Mendez, di essere nato a Buenos Aires, dati identificativi poi risultati falsi a seguito dei riscontri Afis operati dagli stessi agenti - nel diverso reato di cui all'art. 496 cod. pen., è oltre che generico, manifestamente infondato presupponendo esso un'interpretazione del fatto in palese contrasto con la chiara ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della pronuncia della Corte di appello di Roma emessa in data 27.4.2021 nei confronti del ricorrente) e con lo stesso dato normativo invocato che non consente la sussunzione proposta (secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, cfr.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte inchiesta per falsità atti revisione in materia penale sviamento della giustizia accertamento inesatto dei fatti gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
LI1 primo motivo dedotto, con cui si chiede di riqualificarsi il fatto di falsa dichiarazione al pubblico ufficiale sulla propria identità - art. 495 cod. pen.
art. 496 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES NORAMBUENA JULIO MAURICIO nato a SANTIAGO DEL CILE( CILE) il 29/06/1974 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI1 primo motivo dedotto, con cui si chiede di riqualificarsi il fatto di falsa dichiarazione al pubblico ufficiale sulla propria identità - art. 495 cod. pen. - ravvisato per avere l'imputato, Torres Norambuena 3111ilio Mauricio, sfornito di documenti di riconoscimento e invitato a fornire le proprie generalità, attestato falsamente la propria identità dichiarando ai Carabinieri di chiamarsi Luis Miguel Castro Mendez, di essere nato a Buenos Aires, dati identificativi poi risultati falsi a seguito dei riscontri Afis operati dagli stessi agenti - nel diverso reato di cui all'art. 496 cod. pen., è oltre che generico, manifestamente infondato presupponendo esso un'interpretazione del fatto in palese contrasto con la chiara ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della pronuncia della Corte di appello di Roma emessa in data 27.4.2021 nei confronti del ricorrente) e con lo stesso dato normativo invocato che non consente la sussunzione proposta (secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, cfr.

Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839). Peraltro, è anche il caso di precisare, che in appello il ricorrente adduceva piuttosto che il fatto non potesse ritenersi consumato e che la prospettazione che qui si è proposta, peraltro in termini del tutto generici, è quindi nuova e inammissibile anche sotto tale profilo, non risultando neppure evidenziati in ricorso le specifiche circostanze concrete che sarebbero idonee •a suffragare la diversa qualificazione giuridica proposta. Questa Corte di Cassazione, invero, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, ma solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (Sez. 5, Sentenza n. 23391 del 17/03/2017, Rv. 270144). 2.11 secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena è aspecifico non essendosi, peraltro, la corte territoriale limitata ad osservare che l'imputato avrebbe tentato di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento coercitivo, avendo essa anche precisato che la pena era stata comunque determinata in misura di non molto superiore al minimo edittale e che dovesse ritenersi congrua e non ulteriormente riducibile anche perché l'imputato aveva già beneficiato della magnanima concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec