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Ordinanza — n. 25091/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25091/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25091/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo di ricorso, nel contestare la correttezza della motivazione posta a base della conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 459, 455 cod. pen. - , reitera censure già poste alle quali la corte territoriale aveva risposto, a differenza di quanto si assume in ricorso, in maniera esauriente e niente affatto manifestamente illogica (cfr. pagg. 1 e 2 della pronuncia impugnata in cui si indica la pluralità degli elementi - non esaurentisi nella circostanza indicata dal ricorrente - che hanno condotto all'individuazione dell'imputato) e finisce per altro verso coll'articolare mere doglianze in punto di fatto, sicchè esso è inammissibile anche sotto tale profilo (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227). 2.11 secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena - contestando peraltro tardivamente la motivazione sulla recidiva del primo giudice - per non essersi considerato che la pena minima edittale in relazione al reato per il quale l'imputato è stato condannato - messa in circolazione di marche da bollo alterate nel loro valore facciale - non è pari a mesi otto di reclusione, come affermato dalla corte di appello, ma a mesi quattro, è aspecifico, avendo comunque la corte territoriale imperniato la propria decisione su una valutazione complessiva che ha tenuto conto anche dei precedenti penali; laddove peraltro in appello ci si doleva di omessa motivazione del giudice di primo grado al riguardo mentre questi aveva comunque richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per giustificare una pena non di molto superiore al minimo edittale.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 25091/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 459, 455 cod. pen. - , reitera censure già poste alle quali la corte territoriale aveva risposto, a differenza di quanto si assume in ricorso, in maniera esauriente e niente affatto manifestamente illogica (cfr. pagg. 1 e 2 della pronuncia impugnata in cui si indica la pluralità degli elementi - non esaurentisi nella circostanza indicata dal ricorrente - che hanno condotto all'individuazione dell'imputato) e finisce per altro verso coll'articolare mere doglianze in punto di fatto, sicchè esso è inammissibile anche sotto tale profilo (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227). 2.11 secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena - contestando peraltro tardivamente la motivazione sulla recidiva del primo giudice - per non essersi considerato che la pena minima edittale in relazione al reato per il quale l'imputato è stato condannato - messa in circolazione di marche da bollo alterate nel loro valore facciale - non è pari a mesi otto di reclusione, come affermato dalla corte di appello, ma a mesi quattro, è aspecifico, avendo comunque la corte territoriale imperniato la propria decisione su una valutazione complessiva che ha tenuto conto anche dei precedenti penali; laddove peraltro in appello ci si doleva di omessa motivazione del giudice di primo grado al riguardo mentre questi aveva comunque richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per giustificare una pena non di molto superiore al minimo edittale.

Parole chiave

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falsificazione di monete revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena sanzioni penali riproduzione e imitazione di biglietti di banca sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINSONE ALDO nato a MESSINA il 04/02/1953 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, nel contestare la correttezza della motivazione posta a base della conferma della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 459, 455 cod. pen. - , reitera censure già poste alle quali la corte territoriale aveva risposto, a differenza di quanto si assume in ricorso, in maniera esauriente e niente affatto manifestamente illogica (cfr. pagg. 1 e 2 della pronuncia impugnata in cui si indica la pluralità degli elementi - non esaurentisi nella circostanza indicata dal ricorrente - che hanno condotto all'individuazione dell'imputato) e finisce per altro verso coll'articolare mere doglianze in punto di fatto, sicchè esso è inammissibile anche sotto tale profilo (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227). 2.11 secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena - contestando peraltro tardivamente la motivazione sulla recidiva del primo giudice - per non essersi considerato che la pena minima edittale in relazione al reato per il quale l'imputato è stato condannato - messa in circolazione di marche da bollo alterate nel loro valore facciale - non è pari a mesi otto di reclusione, come affermato dalla corte di appello, ma a mesi quattro, è aspecifico, avendo comunque la corte territoriale imperniato la propria decisione su una valutazione complessiva che ha tenuto conto anche dei precedenti penali; laddove peraltro in appello ci si doleva di omessa motivazione del giudice di primo grado al riguardo mentre questi aveva comunque richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per giustificare una pena non di molto superiore al minimo edittale.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così