Ordinanza — n. 25090/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COCCO MASSIMO nato a NAPOLI il 16/01/1956 TRANQUILLI MARIA nato a ROMA il 22/12/1955 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Cocco Massimo e Tranquilli Maria ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro ascritti nella veste di amministratori di diritto e di fatto della Max e Mar srl, società dichiarata fallita il 7 giugno 2010; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che deduce "erronea valutazione e mancata assunzione di elementi probatori" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25090/2022 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen.) attiene alla mancata assunzione di prova decisiva; - i ricorrenti non indicano in maniera quali specifici mezzi di prova, che hanno chiesto di assumere, non sono stati acquisiti, né illustrano donde riposi il carattere di decisività; - l'erronea valutazione di elementi probatori riguarda un profilo estraneo al perimetro del giudizio di legittimità; - al di là della mera enunciazione, i ricorrenti prospettano una diversa ricostruzione del fatto, senza misurarsi in alcun modo con il portato motivazionale della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COCCO MASSIMO nato a NAPOLI il 16/01/1956 TRANQUILLI MARIA nato a ROMA il 22/12/1955 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Cocco Massimo e Tranquilli Maria ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro ascritti nella veste di amministratori di diritto e di fatto della Max e Mar srl, società dichiarata fallita il 7 giugno 2010; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che deduce "erronea valutazione e mancata assunzione di elementi probatori" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. è inammissibile in quanto: - il vizio denunciato (art. 606 comma 1, lett.
d) cod. proc. pen.) attiene alla mancata assunzione di prova decisiva; - i ricorrenti non indicano in maniera quali specifici mezzi di prova, che hanno chiesto di assumere, non sono stati acquisiti, né illustrano donde riposi il carattere di decisività; - l'erronea valutazione di elementi probatori riguarda un profilo estraneo al perimetro del giudizio di legittimità; - al di là della mera enunciazione, i ricorrenti prospettano una diversa ricostruzione del fatto, senza misurarsi in alcun modo con il portato motivazionale della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec