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Ordinanza — n. 25084/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25084/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25084/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRA DAMIANO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 29/09/1956 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; RITENUTO IN FATI-0 E Il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti (si vedano, in particolare, pagg. 7, 8 e 10 della pronuncia della Corte di appello di Lecce, emessa in data 15.1.2021 nei confronti del ricorrente, Belestra Damiano, in cui la scarsa chiarezza della ricostruzione della persona offesa, segnalata in ricorso, è stata infatti circoscritta al fatto di lesione pure oggetto di contestazione e posta quindi alla base dell'assoluzione pronunciata nei confronti del predetto in relazione a tale reato per carenza di volontarietà, senza che ciò abbia influito sulla decisione di conferma della condanna per il reato di minaccia di morte nel medesimo contesto profferita dall'imputato).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25084/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 7, 8 e 10 della pronuncia della Corte di appello di Lecce, emessa in data 15.1.2021 nei confronti del ricorrente, Belestra Damiano, in cui la scarsa chiarezza della ricostruzione della persona offesa, segnalata in ricorso, è stata infatti circoscritta al fatto di lesione pure oggetto di contestazione e posta quindi alla base dell'assoluzione pronunciata nei confronti del predetto in relazione a tale reato per carenza di volontarietà, senza che ciò abbia influito sulla decisione di conferma della condanna per il reato di minaccia di morte nel medesimo contesto profferita dall'imputato).

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti lacune probatorie mancata prova di parzialità esame di cassazione allegazioni fattuali non credibili accertamento insufficiente dei fatti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRA DAMIANO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 29/09/1956 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti (si vedano, in particolare, pagg. 7, 8 e 10 della pronuncia della Corte di appello di Lecce, emessa in data 15.1.2021 nei confronti del ricorrente, Belestra Damiano, in cui la scarsa chiarezza della ricostruzione della persona offesa, segnalata in ricorso, è stata infatti circoscritta al fatto di lesione pure oggetto di contestazione e posta quindi alla base dell'assoluzione pronunciata nei confronti del predetto in relazione a tale reato per carenza di volontarietà, senza che ciò abbia influito sulla decisione di conferma della condanna per il reato di minaccia di morte nel medesimo contesto profferita dall'imputato).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio