Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25081/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and proper motivation analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the failure to articulate specific legal grounds and reference the relevant parts of the lower court's decision. The appellant argued that the trial court lacked sufficient reasoning for confirming liability and denying generic mitigating circumstances, but the court found these claims generic and unsupported by a critical analysis of the contested arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a necessary critical analysis of the arguments underlying the decision, lacks specific legal grounds justifying the review, and does not congruously reference the motivation of the contested act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of motivation generic arguments critical analysis legal grounds procedural costs Cassazione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONZUSO GREGORIO nato a CATANIA il 29/08/1988 avverso la sentenza del 15/01/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 due motivi articolati non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che non affronta, affatto, in maniera generica i motivi di appello; essi a ben vedere sono proprio privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, limitandosi, il primo, ad evidenziare, premessi in astratto i principi che governano la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, costituita anche parte civile, che la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Catania, avrebbe confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, Tonzuso Gregorio, senza congruamente indicare le ragioni della confermata attendibilità a fronte di tutti gli elementi probatori emergenti, laddove il giudice dell'appello, oltre a dare atto del riscontro rinvenibile nel referto in atti e nella deposizione di un altro testimone, indica, altresì, le altre circostanze di fatto, specifiche, che suggellano la ritenuta piena attendibilità del puntuale racconto reso dalla vittima; e limitandosi il secondo motivo a rappresentare che il giudice avrebbe escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di mere congetture, non comprendendosi alla stregua di quali elementi abbia potuto stabilire la non resipiscenza dell'imputato, sicché il giudicante sarebbe incorso nel vizio della violazione di legge e del difetto di motivazione non avendo indicato gli elementi decisivi che lo hanno indotto a non riconoscere le dette attenuanti, laddove la sentenza impugnata ha piuttosto inteso evidenziare l'assenza di segnali positivi idonei a giustificare il beneficio richiesto, evidentemente valutando alla stregua del comportamento processuale assunto dall'imputato definito di nessun "apporto collaborativo"; con ciò peraltro conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, cfr. ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.