Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25079/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn and orders appellant to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25079/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant, Agosta Pietro, formally withdrew the lawsuit on November 22, 2021. The lower court's judgment of June 9, 2021, was accepted by the appellant, who also confirmed the withdrawal in the same act. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 500 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When a party withdraws an appeal, the appeal is inadmissible and the withdrawing party must bear the procedural costs and pay the fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal inadmissibility of suit procedural costs court fine Corte di Cassazione condono delle spese procedurali rinuncia d'eredità aggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è pertanto inammissibile e alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTA ALBERTO PIETRO nato a CATANIA il 31/08/1986 avverso la sentenza del 09/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA Ato avviso alre p:1r i udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con dichiarazione in data 22 novembre 2021, il procuratore speciale del ricorrente, Agosta A. Pietro - che ha sottoscritto anch'egli l'atto per accettazione e conferma - Avvocato Luigi Latino, ha rinunciato al ricorso. Il ricorso è pertanto inammissibile e alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/