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Ordinanza — n. 25074/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25074/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25074/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN SAIZHU nato a ZHEIANG( CINA) il 20/12/1970 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Chen Saizhu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 74 disp. att. cod. proc. pen. per la mancata istituzione di una perizia nummaria, è manifestamente infondato poiché propone una tesi giuridica contrastante con la lettera della norma e con l'interpretazione offerta dal giudice di legittimità:

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen, art. 74 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25074/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false reato economico falsità in certificati falsificazione dei pesi e delle misure istruzione penale per appropriazione indebita perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
art. 74 disp. att. cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 74 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN SAIZHU nato a ZHEIANG( CINA) il 20/12/1970 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Chen Saizhu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 74 disp. att. cod. proc. pen. per la mancata istituzione di una perizia nummaria, è manifestamente infondato poiché propone una tesi giuridica contrastante con la lettera della norma e con l'interpretazione offerta dal giudice di legittimità:

«l'art.74 disp. att. cod. proc. pen., nel prevedere che venga nominato come perito un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o della direzione generale del Tesoro, non ha introdotto l'obbligo della perizia nummaria quale prova legale, ma ha semplicemente indicato le categorie dotate di particolare professionalità all'interno delle quali il giudice è tenuto a scegliere l'esperto, nel caso in cui ritenga necessario procedere a tale accertamento peritale» (Sez. 5, n. 38291 del 06/04/2016, Mbengue, Rv. 267788); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata "conversione della pena detentiva", è generico, poiché, a fronte di una motivazione congrua, non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre ad accogliere la richiesta difensiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11