Ordinanza — n. 25072/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLETTO ANGELO SALVATORE nato a ENNA il 16/10/1995 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2 della pronuncia della Corte di appello di Caltanissetta, emessa in data 19.1.2021 nei confronti del ricorrente, Alletto Angelo Salvatore, in cui dopo essersi premessa la ricostruzione in fatto della violazione di domicilio perpetrata dall'imputato, richiamandosi la descrizione svolta nella pronuncia di primo grado, si indicano le ragione per le quali non potessero assumere rilievo le circostanze indicate dalla difesa, in parte rappresentanti aspetti relativi a vicende successive al fatto, essendo in maniera certa emerso che l'accesso intervenne contro il volere di chi aveva lo "ius excludendi", quale convivente della madre ed abitante della casa - avendo tra l'altro anche l'imputato ammesso di essersi introdotto nell'abitazione con modalità anomale e volte a forzare la contraria volontà di chi vi abitava).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25072/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1 e 2 della pronuncia della Corte di appello di Caltanissetta, emessa in data 19.1.2021 nei confronti del ricorrente, Alletto Angelo Salvatore, in cui dopo essersi premessa la ricostruzione in fatto della violazione di domicilio perpetrata dall'imputato, richiamandosi la descrizione svolta nella pronuncia di primo grado, si indicano le ragione per le quali non potessero assumere rilievo le circostanze indicate dalla difesa, in parte rappresentanti aspetti relativi a vicende successive al fatto, essendo in maniera certa emerso che l'accesso intervenne contro il volere di chi aveva lo "ius excludendi", quale convivente della madre ed abitante della casa - avendo tra l'altro anche l'imputato ammesso di essersi introdotto nell'abitazione con modalità anomale e volte a forzare la contraria volontà di chi vi abitava).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLETTO ANGELO SALVATORE nato a ENNA il 16/10/1995 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2 della pronuncia della Corte di appello di Caltanissetta, emessa in data 19.1.2021 nei confronti del ricorrente, Alletto Angelo Salvatore, in cui dopo essersi premessa la ricostruzione in fatto della violazione di domicilio perpetrata dall'imputato, richiamandosi la descrizione svolta nella pronuncia di primo grado, si indicano le ragione per le quali non potessero assumere rilievo le circostanze indicate dalla difesa, in parte rappresentanti aspetti relativi a vicende successive al fatto, essendo in maniera certa emerso che l'accesso intervenne contro il volere di chi aveva lo "ius excludendi", quale convivente della madre ed abitante della casa - avendo tra l'altro anche l'imputato ammesso di essersi introdotto nell'abitazione con modalità anomale e volte a forzare la contraria volontà di chi vi abitava).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggi