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Ordinanza — n. 25071/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25071/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25071/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MATTIACCI ANNALAURA nato a CHIETI il 19/07/1972 nel procedimento a carico di: TANCREDI PASQUALE nato il 17/05/1947 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; 4:14t, Qe„ ~ti rp~...4ne, tveig....<>'\zr,re d..tee s27,,cett- e, ,‹ 9 cei2.22-2. 1.,(9-1,~7e sezee uuite( L4.24.4i4 tT AA _

Regesto Legislator

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art. 92 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 25071/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'assoluzione dell'imputato Tion è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze che si risolvono in contestazioni in punto di mero fatto; esso in ogni caso - pure a fronte della adeguatezza della motivazione della sentenza rispetto a quanto in essa si valuta e si afferma - tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, confrontandosi con quanto affermato dal primo giudice (cfr. pagg. 3 e 4) 2.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria tassazione delle spese anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 92 cod. proc. civ
pen., solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell'ambito del processo civile dall'art. 92 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MATTIACCI ANNALAURA nato a CHIETI il 19/07/1972 nel procedimento a carico di: TANCREDI PASQUALE nato il 17/05/1947 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; 4:14t, Qe„ ~ti rp~...4ne, tveig....<>'\zr,re d..tee s27,,cett- e, ,‹ 9 cei2.22-2. 1.,(9-1,~7e sezee uuite( L4.24.4i4 tT AA _

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo con cui si deduce la erronea applicazione della legge penale in ordine alla condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato per non averne il predetto fatto richiesta nell'atto di appello è manifestamente infondato, risultando invece per tabulas (cfr. verbale dell'udienza del 2.3.2021) che il difensore formulò, come gli è consentito, tale richiesta in sede di conclusioni rassegnate prima della decisione. Sicchè anche l'altro profilo che lamenta la mancata compensazione è inammissibile perché secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di condanna della parte civile al pagamento delle spese di giudizio, la compensazione è ammessa, ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell'ambito del processo civile dall'art. 92 cod. proc. civ. (come risultante all'esito della sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018); (Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Rv. 282110 - 01).

Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'assoluzione dell'imputato Tion è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze che si risolvono in contestazioni in punto di mero fatto; esso in ogni caso - pure a fronte della adeguatezza della motivazione della sentenza rispetto a quanto in essa si valuta e si afferma - tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, confrontandosi con quanto affermato dal primo giudice (cfr. pagg. 3 e 4) 2.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.