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Ordinanza — n. 25068/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25068/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25068/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUARO COSIMO nato a MARTINA FRANCA il 26/09/1993 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; 1.1 due motivi articolati sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che aveva, innanzitutto, già spiegato le ragioni che militano per l'attendibilità della persona offesa (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa nei confronti del ricorrente Aquaro Cosimo, impugnata, in cui oltre a darsi atto del riscontro rinvenibile nel referto in atti si evidenziano, altresì, le altre circostanze di fatto specifiche che suggellano la ritenuta piena attendibilità del puntuale racconto reso dalla vittima). 1.2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25068/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; 1.1 due motivi articolati sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che aveva, innanzitutto, già spiegato le ragioni che militano per l'attendibilità della persona offesa (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa nei confronti del ricorrente Aquaro Cosimo, impugnata, in cui oltre a darsi atto del riscontro rinvenibile nel referto in atti si evidenziano, altresì, le altre circostanze di fatto specifiche che suggellano la ritenuta piena attendibilità del puntuale racconto reso dalla vittima). 1.2.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario rimborso delle spese accertamento medico incompleto prova insufficiente dell'aggravamento clinico risarcimento per atto illecito mancanza di credibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUARO COSIMO nato a MARTINA FRANCA il 26/09/1993 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 due motivi articolati sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che aveva, innanzitutto, già spiegato le ragioni che militano per l'attendibilità della persona offesa (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa nei confronti del ricorrente Aquaro Cosimo, impugnata, in cui oltre a darsi atto del riscontro rinvenibile nel referto in atti si evidenziano, altresì, le altre circostanze di fatto specifiche che suggellano la ritenuta piena attendibilità del puntuale racconto reso dalla vittima). 1.2.

Il secondo motivo, che afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pag 4 della pronuncia impugnata), è inammissibile anche per manifesta infondatezza, avuto riguardo sul punto alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal giudice di appello, secondo cui tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (tra tante, Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591); avendo i giudici di merito piuttosto evidenziato l'assenza nel caso di specie di elementi positivi di valutazione in tal senso, non potendo ritenersi sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; con ciò conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, (cfr. ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.