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Ordinanza — n. 25066/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25066/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25066/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGO ANTONINO nato a CATANIA il 01/05/1988 TROMBETTA FABIO AGATINO nato a CATANIA il 18/09/1984 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Manifestamente infondato è, infine, il motivo di ricorso proposto per il Drago che insta per la declaratoria di prescrizione dei reati per essere maturato il relativo termine nelle more del deposito della motivazione della sentenza impugnata. Infatti, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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altri reati reati contro la pubblica autorità pericolo di tortura azione penale gravi addebiti penali persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGO ANTONINO nato a CATANIA il 01/05/1988 TROMBETTA FABIO AGATINO nato a CATANIA il 18/09/1984 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Entrambi i ricorsi, presentati con distinti atti di impugnazione nell'interesse degli imputati Trombetta Fabio Agatino e Drago Antonino, sono inammissibili e, siccome presentano doglianze analoghe, saranno trattati congiuntamente, salve le specificazioni di seguito riportate. 1.1.Le doglianze dedotte si dirigono precipuamente sul trattamento punitivo, che viene genericamente censurato benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; in particolare alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata la Corte territoriale evidenzia come la confessione resa a seguito dell'arresto in flagranza dopo la fuga e l'inseguimento a cui sono stati costretti gli operatori di polizia, vittime del delitto di lesioni così cagionate ai loro danni, appaia del tutto irrilevante a fronte, appunto, dello stato di flagranza e della condotta tenuta nei confronti delle forze dell'ordine, e come non possa essere valorizzata neanche la personalità o la pregressa condotta di vita degli imputati risultando entrambi gravati da plurimi precedenti penali.

Gravità del fatto e precedenti penali ritenuti poi evidentemente ostativi a una rideterminazione della pena già individuata in misura prossima al minimo edittale e reputata congrua; d'altronde ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto - a differenza di quanto si assume nel ricorso proposto per il Trombetta - più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018 Ud. (dep. 18/04/2019 ) Rv. 275904 - 03).

2. Manifestamente infondato è, infine, il motivo di ricorso proposto per il Drago che insta per la declaratoria di prescrizione dei reati per essere maturato il relativo termine nelle more del deposito della motivazione della sentenza impugnata. Infatti, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci). 3.1 ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così d