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Sentenza — n. 25064/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25064/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25064/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Giovannoni Daniele ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia ex art. 612, comma primo, cod. pen.; Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 10 marzo 2022 dinanzi al commissariato sezione di P.S. del Palazzo di giustizia di Roma.

Regesto Legislator

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art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Parole chiave

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remissione della pena minaccia nel diritto penale revoca della sospensione condizionale riscossione di pene pecuniarie risarcimento del danno civile liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIOVANNONI DANIELE nato a ROMA il 08/08/1983 avverso la sentenza del 13/05/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Giovannoni Daniele ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia ex art. 612, comma primo, cod. pen.;

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 10 marzo 2022 dinanzi al commissariato sezione di P.S. del Palazzo di giustizia di Roma.

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così decis