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Ordinanza — n. 25063/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25063/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25063/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO GIUSEPPE nato a ENNA il 10/11/1963 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Capasso Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna del predetto imputato in ordine al reato di minaccia grave; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni; compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito, che, con giudizio conforme in primo e secondo grado, hanno ritenuto attendibili e concordi le testimonianze rese, dando conto di come i testimoni abbiano potuto percepire il tenore delle minacce, pur mettendosi in disparte; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25063/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica violenza o minaccia contro le autorità reati di comune pericolo pericolo concreto esposizione a pericolo della vita altrui
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO GIUSEPPE nato a ENNA il 10/11/1963 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Capasso Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna del predetto imputato in ordine al reato di minaccia grave; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni; compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito, che, con giudizio conforme in primo e secondo grado, hanno ritenuto attendibili e concordi le testimonianze rese, dando conto di come i testimoni abbiano potuto percepire il tenore delle minacce, pur mettendosi in disparte; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Ritenuto che l'impugnazione è generica poiché non si confronta con le effettive Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la gravità della minaccia, si esaurisce in meri assunti privi di confronto argomentativo con la risposta già ottenuta dalla Corte di appello facente leva sulla estrema gravità del male prospettato ("vado a casa tua, sfondo la porta e taglio la gola a tua madre, spendo gli ultimi soldi che ho per comprare la benzina e dare fuoco alla casa") e sulle condizioni soggettive (eccesso d'ira dell'imputato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co