Italian court dismisses appeal as late due to non-computable intermediate holidays under Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that intermediate holidays should extend the appeal deadline, but the court found no legal basis for such an extension in the relevant code. Consequently, the appeal filed on December 22, 2020, was deemed untimely because the statutory deadline expired before that date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172, 173 Codice di Rito: Intermediate holidays do not extend appeal deadlines; failure to file within the strict statutory period results in inadmissibility regardless of subsequent holidays.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDARELLI WALTER nato a ROMA il 18/04/1970 avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, posto che gli artt. 172 e 173 del codice di rito non prevedono che il cadere di uno o più giorni festivi "intermedi" sia computabile ai fini del termine per impugnare, sicchè pur a voler ritenere che l'ultimo giorno utile per impugnare (19.11.2020), nel caso di specie, cadeva in un giorno festivo o di chiusura al pubblico dell'ufficio, con conseguente slittamento del termine per impugnare al giorno successivo, risulta comunque fuori termine l'appello proposto, nell'interesse di Guidarelli Walter, avverso la sentenza del giudice di Pace di Perugia, depositato in cancelleria il 22.12.2020, come rilevato dal Tribunale di Perugia, non potendosi tener conto della ulteriore festività dell' otto dicembre, caduta durante il periodo di decorrenza del termine per impugnare (decorrente dal 19.11.2020 al 19.12.2020), pure addotta dal ricorrente al fine di prolungare il termine di impugnazione fino al 22.12.2020.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue pertanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso