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Ordinanza — n. 25060/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargaining verdicts lacking appeal reasons verification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the second-instance judge did not verify the absence of appeal reasons as required by the plea bargaining procedure. The appellant argued for a review of the lack of verification under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted the appellant had explicitly renounced all appeal grounds in the lower court judgment. Consequently, the court ruled that the second-instance judge was not obligated to address non-appealed reasons, leading to the dismissal of the cassation request.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea bargaining proceedings under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, a cassation appeal challenging the lack of verification of appeal reasons or lack of motivation is inadmissible if the defendant has renounced all appeal grounds, as the second-instance judge's cognition is limited to unrenounced matters.

Parole chiave

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plea bargaining procedure cassation appeal inadmissibility renunciation of appeal grounds second instance judgment Article 599-bis Code of Criminal Procedure motivi di cassazione rinuncia alla motivazione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
1.11 ricorso è inammissibile, posto che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
103, a norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
con cui si deduca la mancanza di verifica ex art. 129 codice di rito ovvero la mancanza di motivazione, in genere.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.11 ricorso è inammissibile, posto che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
con cui si deduca la mancanza di verifica ex art. 129 codice di rito ovvero la mancanza di motivazione, in genere.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE ANTONIO nato a NAPOLI il 24/10/1995 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI4_eiateu=nristudt=p, udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, posto che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, a norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017 - applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata - è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancanza di verifica ex art. 129 codice di rito ovvero la mancanza di motivazione, in genere.

Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); e nel caso di specie, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, vi è stata espressa rinuncia a tutti i motivi di appello. 2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., innanzi richiamato.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue pertanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d