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Ordinanza — n. 25053/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25053/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25053/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTERA FILIPPO nato a RIESI il 25/09/1969 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; Il primo motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti (si vedano, in particolare pag. 5 e 6 della pronuncia della Corte di appello di Caltanissetta, emessa in data 1° dicembre 2020 nei confronti del ricorrente, Butera Filippo).

Regesto Legislator

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art. 132 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25053/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E' solo il caso di precisare, infine, quanto al secondo motivo, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affermato anche a Sezioni Unite, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie attenuazione della pena contribuzione alle spese di cura recupero dei costi risarcimento per errore giudiziario modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 132 cod. pen
Del pari, sono manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo in quanto afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in aderenza ai principi enunciati nell'art. 132 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTERA FILIPPO nato a RIESI il 25/09/1969 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti (si vedano, in particolare pag. 5 e 6 della pronuncia della Corte di appello di Caltanissetta, emessa in data 1° dicembre 2020 nei confronti del ricorrente, Butera Filippo).

Del pari, sono manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo in quanto afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in aderenza ai principi enunciati nell'art. 132 cod. pen. (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato), anche con riguardo alla negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Il motivo è affetto da genericità estrinseca ed intrinseca perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la concessione delle attenuanti generiche implica la rilevazione di elementi positivi di valutazione nel caso di specie non ravvisati né d'altronde evidenziati dalla difesa; così, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie - cfr. pag. 6 -, laddove il ricorso sul punto si limita in ogni caso a rilievi del tutto generici.

E' solo il caso di precisare, infine, quanto al secondo motivo, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affermato anche a Sezioni Unite, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. Un. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il