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Ordinanza — n. 24869/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24869/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24869/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAIMO GIUSEPPE nato a PALMA DI MONTECHIARO il 26/05/1971 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE d ROMA (dato avviso alle parti;' udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; «. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Giuseppe Alaimo ha proposto personalmente ricorso straordinario ex art. 625-bis avverso l'ordinanza della Settima Sezione di questa Corte in data 23 settembre 2020, depositata 1'8 gennaio 2021, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 5 febbraio 2019 di conferma della sentenza del Tribunale di Agrigento di condanna del suddetto in relazione al reato di lesioni aggravate in danno di Riccardo Pitruzzella (presentando successivamente anche motivi aggiunti personali).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24869/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del :2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

Parole chiave

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diritto a un difensore inesigibile malgrado lesioni salute grave caso di rigore lesione al polso lesione alla spalla indennità del difensore d'ufficio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAIMO GIUSEPPE nato a PALMA DI MONTECHIARO il 26/05/1971 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE d ROMA (dato avviso alle parti;' udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; «. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Giuseppe Alaimo ha proposto personalmente ricorso straordinario ex art. 625-bis avverso l'ordinanza della Settima Sezione di questa Corte in data 23 settembre 2020, depositata 1'8 gennaio 2021, con cui era dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 5 febbraio 2019 di conferma della sentenza del Tribunale di Agrigento di condanna del suddetto in relazione al reato di lesioni aggravate in danno di Riccardo Pitruzzella (presentando successivamente anche motivi aggiunti personali).

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2'017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del :2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 mag