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Ordinanza — n. 24868/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain due to lack of legal grounds for challenging sentence proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24868/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ernesto Mellone's appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The defense argued the judge failed to adequately consider mitigating circumstances and imposed an incongruous penalty, but the court held that proportionality alone does not constitute a valid ground for challenging a plea deal. Consequently, the appeal was rejected under Article 610 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal misqualification, or illegality of the penalty, excluding mere disproportionality.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentence proportionality inadmissible appeal mitigating circumstances Cassazione Roma codice procedura penale fine for inadmissibility controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ernesto Mellone.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLONE ERNESTO nato a NAPOLI il 05/12/1973 avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO(dato avviso alle partiì udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ernesto Mellone.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. Ci si duole che il Giudice non abbia valutato adeguatamente la pena patteggiata e abbia in particolare trascurato 12 concedibilità nel caso in esame delle circostanze attenuanti generiche e comunque la congruità di una pena meno elevata. La difesa chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Orbene, nel caso in esame le censure difensive (nei limiti del devoluto) sono inammissibili attenendo alla sola congruità della pena (e non all'illegalità della stessa).

5. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.„ sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 20