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Ordinanza — n. 24864/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24864/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24864/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANTI ANTONINO nato a MESSINA il 19/09/1982 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Anto4 Amanti ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania con cui era dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, formulata nell'interesse del suddetto, e rigettata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta sempre nel suo interesse.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24864/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

Parole chiave

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azione di convalida del sequestro procedimento in contumacia inviolabilità del domicilio procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia facoltà di astenersi dal testimoniare decreto di non luogo a procedere
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMANTI ANTONINO nato a MESSINA il 19/09/1982 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA(dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Anto4 Amanti ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania con cui era dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, formulata nell'interesse del suddetto, e rigettata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta sempre nel suo interesse.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 20