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Ordinanza — n. 24860/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding lack of motivation for lenient sentencing under Article 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24860/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Halili Andist inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to properly motivate the application of lenient sentencing. The appellate court had correctly identified that the defendant's prolonged stay in Italy to reunite with his girlfriend constituted more than mere transit, thereby negating the premise of a minor offense. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court rejects a complaint regarding lack of motivation for applying lenient sentencing when the factual circumstances clearly demonstrate that the conduct did not constitute a minor offense, as the defendant's prolonged residence precludes the characterization of mere transit.

Parole chiave

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lack of motivation lenient sentencing mere transit procedural inadmissibility Article 131-bis procedural costs Cassazione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
d. Igs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13
Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che: - l'imputato, in spregio al divieto di ritorno in Italia (il reato contestato è quello di cui all'art. 13, comma 13, d.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILI ANDIST nato il 31/05/1991 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di Halili Andist, che contestano il mancato riconoscimento, per vizio motivazionale, della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Brescia.

Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia che: - l'imputato, in spregio al divieto di ritorno in Italia (il reato contestato è quello di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998) e dopo essere stato accompagnato alla frontiera, faceva rientro sul terrii:orio italiano per ricongiungersi con la fidanzata e vi si tratteneva per oltre quattro mesi, non potendosi pertanto configurare un mero transito; - tale situazione preclude la possibilità di ravvisare una lieve offesa al bene giuridico tutelato, come avrebbe potuto configurarsi nell'ipotesi di mero transito veloce.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.