Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation regarding special prosecutor powers extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explain the extension of powers granted to the special prosecutor under the settlement agreement. The court rejected this claim, stating the extension was evident from the record where the prosecutor's deposit was noted at the hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the lack of motivation for extending special prosecutor powers is inadmissible if the extension is clearly evident from the case file and the lower court's record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PIANTE VICIN GIORGIO nato a UDINE il 25/10/1954 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso proposto nell'interesse di Giorgio De Piante Vicin avverso la sentenza pronunciata ex artt. 599-bis cod. pen., relativa alla carenza di motivazione sull'estensione dei poteri di cui alla procura speciale conferita per il concordato in appello, è manifestamente infondata in quanto detta sentenza dà atto del deposito all'udienza del 27 maggio 2021 di detta procura, la cui estensione, verificata senza dubbio dalla Corte di appello di Trieste prima di accogliere il concordato, è evincibile dagli atti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.