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Ordinanza — n. 24854/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's correct legal reasoning on preventive measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24854/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Luca Siracusano's appeal inadmissible because his complaints regarding the violation of specific articles of the 2011 decree were merely reproductions of issues already properly adjudicated by the lower court. The appellate judge had correctly determined that interrupting a preventive measure due to the application of a precautionary measure does not extinguish the first measure's validity until a new social danger assessment occurs. Consequently, the cassation court rejected the arguments as lacking novelty and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Artt. 14, commi 2-bis e 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal whose grounds are merely reproductions of legal profiles already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct arguments must be declared inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive arguments preventive measures social danger assessment procedural costs cassation review merits already decided misura cautelare

Disposizioni normative citate

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Artt. 14, commi 2-bis e 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRACUSANO LUCA nato a MESSINA il 08/03/1976 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso nell'interesse di Luca Siracusano, nei quali ci si duole della violazione degli artt. 14, commi 2-bis e 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si precisa che l'interruzione della misura di prevenzione per la sopravvenuta applicazione di una misura cautelare non determina il venir meno dell'efficacia della prima, che resta vigente fino a quando il Tribunale, Sezione Misure ci Prevenzione, non provveda eventualmente a revocarla, in esito a nuova valutazione della pericolosità sociale).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022, Il Consigliere estensore Il Pre idente