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Ordinanza — n. 24851/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding incorrect calculation of sentence increase for continued offenses under abbreviated trial rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24851/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Costantino Carmelo Biliari inadmissible due to manifestly unfounded arguments. The appellant claimed the Court of Appeal failed to apply a one-third reduction for the abbreviated trial when calculating the sentence increase for continued offenses. The court rejected this, citing a binding Supreme Court precedent establishing that such reductions apply only to offenses tried under the abbreviated procedure, not those tried under the ordinary procedure.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992; When continuing offenses judged under ordinary and abbreviated trials, the one-third reduction for abbreviated trial applies solely to the offenses judged under the abbreviated procedure.

Parole chiave

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continued offenses abbreviated trial sentence reduction ordinary procedure manifestly unfounded inadmissible appeal binding precedent adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod.
Art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992
Art. 616 cod. proc. pen.
W* ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 416-bis cod. pen
356 del 1992 dalla medesima Corte giudicata con rito ordinario e quella ex art. 416-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
W* ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLARI COSTANTINO CARMELO nato a REGGIO CALABRIA il 14/06/1980 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di Costantino Carmelo Biliari, relative all'erroneo calcolo dell'aumento di pena per la continuazione da parte della Corte di appello di Reggio Calabria nel riconoscere in sede cognitiva la continuazione tra la fattispecie di cui all'art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992 dalla medesima Corte giudicata con rito ordinario e quella ex art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano in data 23 aprile 2013, irrevocabile il 6 giugno 2014, emessa all'esito di giudizio abbreviato, per non essere stata applicata la riduzione per il rito abbreviato su detto aumento sono manifestamente infondate.

Invero, quanto alla determinazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547, che ha affermato che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. peniutrl LA r1P 4o 1,,n9 P rt ri I IvuzA Ta. 11, ai( Ca ei Jen», -;

W* ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2